Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del
                             Gruppo Ilva 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.  191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  3,  il  periodo   «L'aggiudicatario,   individuato
all'esito  della  procedura  di  cui  al  comma  2,   provvede   alla
restituzione  allo  Stato  dell'importo  erogato,  maggiorato   degli
interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il  giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread
pari al 3 per cento,  entro  60  giorni  dal  decreto  di  cessazione
dell'esercizio  dell'impresa  di  cui  all'articolo  73  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.»  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'amministrazione   straordinaria   del   Gruppo   Ilva,   provvede,
anteponendolo agli altri debiti della  procedura,  alla  restituzione
dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso
percentuale  Euribor  a  6  mesi  pubblicato  il  giorno   lavorativo
antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al  3
per cento, entro 60 giorni dal decreto di  cessazione  dell'esercizio
dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8  luglio
1999, n. 270.»; 
    b) il comma 8 e' sostituito dai seguenti: 
    «8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno  2016
di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e  sanitaria  approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo  2014,
o ad altro titolo  autorizzativo  necessario  per  l'esercizio  degli
impianti, i relativi progetti di modifica  e  le  proposte  di  nuovi
interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2,
che  puo'  richiedere   a   ciascun   offerente   di   integrare   la
documentazione prodotta in sede di offerta,  fornendo  gli  ulteriori
documenti necessari per la valutazione delle modifiche  o  dei  nuovi
interventi   proposti,   compresi   i   documenti   progettuali,    i
cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata
di eventuale differimento, non oltre 18  mesi,  del  termine  di  cui
all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge  5  gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,
n.   20,   l'analisi   degli   effetti   ambientali    e    l'analisi
dell'applicazione delle BAT  Conclusions,  con  espresso  riferimento
alle prestazioni ambientali dei  singoli  impianti  come  individuate
dall'offerta presentata. ((Tale facolta' deve essere  esercitata  nel
rispetto della parita'  dei  diritti  dei  partecipanti)).  Entro  il
termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari
straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sulla base dell'istruttoria  svolta  dal  comitato  degli
esperti, sentito il Ministro dello  sviluppo  economico,  esprime  il
proprio parere, proponendo eventuali integrazioni  o  modifiche  alle
proposte  dei  soggetti  offerenti.  Il  parere   e'   immediatamente
comunicato  ai  commissari   della   procedura   di   amministrazione
straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti  i  quali,
nei successivi  15  giorni,  presentano  alla  procedura  le  offerte
vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto parere
((del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare)). Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non  accettino
(( tutte  ))  le  risultanze  del  parere  ovvero  non  confermino  o
aggiornino   di   conseguenza   l'offerta    presentata.    L'esperto
indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma  4-quater,  del
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  redige,  nei
successivi trenta giorni, una relazione  sulla  compatibilita'  delle
offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto  conto
delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei
rispettivi piani e  ne  valuta  la  sostenibilita'  finanziaria,  con
particolare riferimento al periodo di  affitto  e  nella  prospettiva
della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente  e'
acquisita dai commissari straordinari in sede  di  valutazione  delle
offerte ai fini dell'aggiudicazione. 
  8.1. Dopo  l'adozione  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico con il quale, su istanza dei  commissari  straordinari,  e'
individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-quater,
del  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo,  in
qualita' di individuato gestore, puo' presentare apposita domanda  di
autorizzazione dei nuovi interventi e di  modifica  del  Piano  delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e  sanitaria  approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo  2014,
o  di  altro  titolo   autorizzativo   necessario   per   l'esercizio
dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla  propria
offerta vincolante definitiva.  La  domanda,  completa  dei  relativi
allegati, e' resa disponibile per la consultazione del  pubblico  sul
sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare per un periodo di trenta giorni, ai  fini  dell'acquisizione  di
eventuali osservazioni. (( Della  disponibilita'  della  domanda  sul
sito web ai fini della consultazione da parte del  pubblico  e'  dato
tempestivo  avviso  mediante  pubblicazione  su  due   quotidiani   a
diffusione nazionale e almeno due quotidiani a  diffusione  regionale
)). L'istruttoria sugli esiti  della  consultazione,  e'  svolta  dal
medesimo Comitato di esperti di cui  al  comma  8.2  nel  termine  di
sessanta  giorni  dalla  data   di   presentazione   della   domanda,
((predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute,
nonche'  ))  garantendo  il  pieno  rispetto  dei  valori  limite  di
emissione  stabiliti  dalla  normativa  dell'Unione  europea.  ((  Le
modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle  attivita'  di
tutela  ambientale  e  sanitaria  o  di  altro  titolo  autorizzativo
necessario  per  l'esercizio  dell'impianto  devono  in   ogni   caso
assicurare standard di tutela ambientale coerenti con  le  previsioni
del Piano approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  105
dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono  disposte,  ))  nei
quindici giorni successivi  alla  conclusione  dell'istruttoria,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  previa  delibera
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello  sviluppo
economico. Il decreto, che  ha  valore  di  autorizzazione  integrata
ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione  di  impatto
ambientale  e  conclude  tutti  i  procedimenti   di   autorizzazione
integrata ambientale in corso presso  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  8.2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di
cui al comma  8,  primo  periodo,  nomina  un  comitato  di  esperti,
composto  da  tre  componenti  scelti  tra  soggetti  di   comprovata
esperienza  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e   di   impianti
siderurgici. Il comitato (( si avvale della  struttura  commissariale
di Ilva, del  Sistema  nazionale  delle  agenzie  ambientali  e  puo'
avvalersi delle  altre  amministrazioni  interessate  )).  A  ciascun
componente del comitato, oltre al rimborso delle spese  di  missione,
e'  corrisposto  un  compenso  ((  temporalmente  parametrato  ))  al
compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento,  con
oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria. ((  I
curricula dei componenti del comitato sono resi pubblici nel sito web
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonche' mediante link nei siti web della regione e degli enti  locali
interessati. 
  8.2-bis. E'  istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  un  coordinamento  tra  la  Regione  Puglia,  i  Ministeri
competenti e i comuni interessati  con  lo  scopo  di  facilitare  lo
scambio  di  informazioni  tra  dette  amministrazioni  in  relazione
all'attuazione del Piano delle misure e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  14  marzo  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 105  dell'8  maggio  2014,  ivi  comprese  le  eventuali
modifiche o integrazioni. Il coordinamento  si  riunisce  almeno  due
volte  l'anno  su  richiesta  motivata  di  uno  dei  componenti.  La
partecipazione al coordinamento non  da'  in  ogni  caso  luogo  alla
corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti  o  gettoni
di presenza comunque denominati. 
  8.2-ter.  In  relazione  all'assoluta  esigenza  di  assicurare  le
necessarie attivita' di vigilanza, controllo  e  monitoraggio  e  gli
eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano  di
cui  al  comma  8.1,  potenziando  a  tal  fine  la  funzionalita'  e
l'efficienza dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione  ambientale
della  Puglia,   la   Regione   Puglia,   valutata   prioritariamente
l'assegnazione temporanea  di  proprio  personale,  puo'  autorizzare
l'ARPA  Puglia  a  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato  per  un   contingente   strettamente   necessario   ad
assicurare le  attivita'  di  cui  al  presente  comma,  individuando
preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le
occorrenti risorse finanziarie da trasferire  alla  medesima  Agenzia
nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le  assunzioni  sono
effettuate in deroga alle sole facolta' assunzionali  previste  dalla
legislazione vigente e  previo  espletamento  delle  procedure  sulla
mobilita' del personale delle province, di cui all'articolo 1,  commi
423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e  successive
modificazioni,   attraverso   procedure   di    selezione    pubblica
disciplinate con provvedimento della Regione Puglia. )) 
  8.3. I beni, aziende e rami di azienda  individuati  dal  programma
commissariale, una volta approvate le  modifiche  o  integrazioni  ai
piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo
autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi  comprese
quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto  della  previsione
di cui all'articolo 253 del Codice  dell'ambiente  approvato  con  il
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, solo nel limite della inottemperanza alle prescrizioni
di bonifica previste dai piani  ambientali  e  di  bonifica  o  dagli
eventuali ulteriori titoli autorizzativi  necessari  per  l'esercizio
dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare.». 
  (( 1-bis. E' vietato per l'advisor finanziario avere partecipazioni
o ricoprire incarichi dirigenziali interni  o  esterni  nel  soggetto
aggiudicatario acquirente o affittuario. 
  1-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n.  39,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
distribuzioni di acconti parziali  ai  creditori  prededucibili  sono
effettuate  dal  commissario  straordinario   dando   preferenza   al
pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo
212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intendendosi  sostituito
all'autorita' di vigilanza il giudice delegato alla procedura». )) 
  2. I commi terzo e quinto dell'articolo 104-bis del  regio  decreto
16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  richiamati
all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23  dicembre  2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2004,
n. 39, non trovano  applicazione  qualora  il  contratto  di  affitto
preveda l'obbligo,  anche  sottoposto  a  condizione  o  termine,  di
acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'affittuario.
Resta fermo l'obbligo dell'affittuario di  prestare  idonee  garanzie
per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o
derivanti dalla legge (( e anche di inviare alle Camere ogni sei mesi
una relazione sull'attivita' posta in essere con particolare riguardo
al piano ambientale e al  rispetto  delle  obbligazioni  contrattuali
assunte dall'aggiudicatario. )) 
  3. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,  n.
231, le parole: «la societa' Ilva S.p.A. di Taranto e' immessa»  sono
sostituite dalle seguenti: «la societa'  Ilva  S.p.A.  di  Taranto  e
l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi», e
le parole: «ed e' in ogni caso  autorizzata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e sono in ogni caso autorizzati». 
  4.  All'articolo  2  del  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, dopo le parole: «e' fissato al  30  giugno  2017.»
sono  inseriti  i  seguenti  periodi:  «Tale  termine   puo'   essere
prorogato, su istanza  dell'aggiudicatario  della  procedura  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 2015, n. 191,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, formulata con
la domanda prevista al comma 8.1 del  medesimo  articolo  1,  con  il
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  approvazione
delle modifiche del Piano delle misure e delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria e per un periodo  non  superiore  a  18  mesi,
conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta  ai  sensi  del
comma 8 dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresi'  ad
ogni altro  adempimento,  prescrizione,  attivita'  o  intervento  di
gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti  inerente
Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre  societa'  da
essa  partecipate  anch'esse  in  amministrazione   straordinaria   e
sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o  finale  che  non
sia ancora scaduto alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi
comunque denominati.»; 
    (( b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  dopo  le  parole:  «del  commissario  straordinario»   sono
inserite le seguenti: «, dell'affittuario o acquirente» e le  parole:
«da questo funzionalmente delegati» sono sostituite  dalle  seguenti:
«da questi funzionalmente delegati»; 
      2) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  quanto
attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente  da
questi delegati, la  disciplina  di  cui  al  periodo  precedente  si
applica con riferimento alle  condotte  poste  in  essere  fino  alla
scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo  del  comma  5
ovvero per un periodo ulteriore non superiore  ai  diciotto  mesi  ai
sensi del medesimo comma 5». )) 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  in
relazione alle procedure di  amministrazione  straordinaria  iniziate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  (( 5-bis. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 5  gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,
n. 20, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i  rifiuti
in oggetto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti Ilva, si applica
il test di cessione di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente  5
febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre
          2015, n. 191 (Disposizioni urgenti per la cessione a  terzi
          dei complessi aziendali del Gruppo Ilva),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio  2016,  n.   13,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26  del  2  febbraio
          2016, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art.  1  (Accelerazione  procedimento  di  cessione  e
          disposizioni  finanziarie).  -  1.  All'articolo  4,  comma
          4-quater, del  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al primo periodo, dopo le  parole:  «rapidita'  ed
          efficienza dell'intervento» sono inserite le  seguenti:  «,
          anche con riferimento ai profili di tutela ambientale»; 
                b) al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «primaria
          istituzione finanziaria» sono aggiunte le seguenti:  «o  di
          consulenza  aziendale»;   la   parola:   «individuata»   e'
          sostituita dalle seguenti:  «individuate,  ai  sensi  delle
          disposizioni vigenti,»; 
                c) al  terzo  periodo,  le  parole:  «Il  commissario
          straordinario  richiede   al   potenziale   affittuario   o
          acquirente,     contestualmente     alla      presentazione
          dell'offerta, la presentazione di»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Le offerte sono corredate da». 
              2. Entro il 30 giugno 2016,  i  commissari  del  Gruppo
          Ilva  in  amministrazione  straordinaria   espletano,   nel
          rispetto  dei   principi   di   parita'   di   trattamento,
          trasparenza e non  discriminazione,  le  procedure  per  il
          trasferimento  dei  complessi  aziendali  individuati   dal
          programma commissariale ai sensi  ed  in  osservanza  delle
          modalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  4-quater,  del
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio  2004,  n.   39,
          assicurando  la  discontinuita',  anche  economica,   della
          gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari. 
              3.  Al  solo  scopo  di  accelerare  il   processo   di
          trasferimento e conseguire  la  discontinuita'  di  cui  al
          comma  2,   garantendo   nel   contempo   la   prosecuzione
          dell'attivita' in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di
          tutela  dell'ambiente,  della  salute  e  dell'occupazione,
          nelle   more   del   completamento   delle   procedure   di
          trasferimento, e' disposta in  favore  dell'amministrazione
          straordinaria l'erogazione della somma di  300  milioni  di
          euro, indispensabile per fare fronte  alle  indilazionabili
          esigenze finanziarie del  Gruppo  Ilva  in  amministrazione
          straordinaria.  L'erogazione  della   somma   di   cui   al
          precedente periodo e' disposta  con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento  e'
          iscritto sullo stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico.  L'amministrazione  straordinaria  del
          Gruppo Ilva,  provvede,  anteponendolo  agli  altri  debiti
          della procedura,  alla  restituzione  dell'importo  erogato
          dallo  Stato,   maggiorato   degli   interessi   al   tasso
          percentuale  Euribor  a  6  mesi   pubblicato   il   giorno
          lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato  di
          uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto
          di   cessazione   dell'esercizio   dell'impresa   di    cui
          all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
          270. I rimborsi del capitale e  degli  interessi  derivanti
          dall'erogazione di  cui  al  presente  comma  sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato, per essere  destinati
          al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
              4. All'onere derivante dall'erogazione della  somma  di
          cui al comma 3, si provvede mediante versamento all'entrata
          del bilancio dello Stato, per  un  corrispondente  importo,
          delle somme giacenti sulla  contabilita'  speciale  di  cui
          all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
          2014, n. 89, non utilizzate per  le  finalita'  di  cui  al
          medesimo articolo. All'onere derivante dal venire meno  del
          rimborso dei mutui di cui al predetto articolo 45,  pari  a
          13,1 milioni di euro a decorrere dal  2017  in  termini  di
          saldo netto da finanziare e a  7,05  milioni  di  euro  per
          l'anno 2017, 6,88 milioni di euro per l'anno  2018  e  6,71
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in  termini  di
          fabbisogno e  indebitamento  netto,  si  provvede  mediante
          riduzione, per un importo pari a 13,1  milioni  di  euro  a
          decorrere dal 2017, dello stanziamento del  fondo  speciale
          di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio  triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
          recate dal presente decreto, il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di
          bilancio.     Ove     necessario,     previa      richiesta
          dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo' disporre il ricorso  ad  anticipazioni
          di   tesoreria,    la    cui    regolarizzazione    avviene
          tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento  sul
          pertinente capitolo di spesa. 
              6.  L'organo   commissariale   del   Gruppo   Ilva   in
          Amministrazione Straordinaria  provvede  al  pagamento  con
          priorita' dei  debiti  prededucibili  contratti  nel  corso
          dell'amministrazione  straordinaria,  anche  in  deroga  al
          disposto dell'articolo 111-bis,  ultimo  comma,  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione  alle  condotte
          poste in essere dall'organo commissariale del  gruppo  Ilva
          in amministrazione straordinaria e  dai  soggetti  da  esso
          funzionalmente delegati, in esecuzione di  quanto  disposto
          dal periodo che  precede,  trova  applicazione,  anche  con
          riguardo alla responsabilita'  civile,  l'esonero  previsto
          dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  marzo
          2015, n. 20. 
              6-bis. I commissari del Gruppo Ilva, al fine  esclusivo
          dell'attuazione  e  della  realizzazione  del  Piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria
          dell'impresa   in   amministrazione   straordinaria,   come
          eventualmente modificato  e  integrato  per  effetto  della
          procedura di cui al comma 8, sono autorizzati  a  contrarre
          finanziamenti  statali,  nel   rispetto   della   normativa
          dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
          milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016
          e fino a 200 milioni di  euro  nel  2017.  I  finanziamenti
          statali di cui al periodo precedente sono  erogati  secondo
          modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare. I relativi  importi  sono
          iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
          Ministero dello sviluppo economico. Sugli  importi  erogati
          maturano interessi al tasso percentuale Euribor  a  6  mesi
          pubblicato il giorno  lavorativo  antecedente  la  data  di
          erogazione, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. I
          predetti importi sono  rimborsati  nel  medesimo  esercizio
          finanziario in cui sono  stati  erogati,  ovvero  in  altro
          esercizio qualora si provveda in  tal  senso  con  apposita
          disposizione legislativa, e' sostituito  dal  seguente:  «I
          predetti importi sono  rimborsati  nell'anno  2018,  ovvero
          successivamente,  secondo  la  procedura  di   ripartizione
          dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari  del
          Gruppo    Ilva    devono    tenere    conto,    ai     fini
          dell'aggiudicazione con la procedura di  cui  al  comma  2,
          degli   impegni   assunti   dai   soggetti   offerenti    e
          dell'incidenza di essi sulla  necessita'  di  ricorrere  ai
          finanziamenti  di   cui   al   primo   periodo   da   parte
          dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del
          contraente utilizzati dai commissari del Gruppo  Ilva  sono
          indicati in una relazione da trasmettere alle Camere  entro
          il 30 luglio 2016.  I  crediti  maturati  dallo  Stato  per
          capitale e interessi sono  soddisfatti,  nell'ambito  della
          procedura di ripartizione dell'attivo  della  societa',  in
          prededuzione,    ma    subordinatamente    al    pagamento,
          nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti  gli  altri
          creditori della procedura di amministrazione straordinaria,
          nonche' dei creditori privilegiati ai  sensi  dell'articolo
          2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto
          obbligo di promuovere le azioni di rivalsa,  le  azioni  di
          responsabilita'  e  di  risarcimento  nei   confronti   dei
          soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni
          ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo  Ilva  e  al
          suo patrimonio. 
              6-ter. Le disponibilita' del Fondo di cui  all'articolo
          3, comma 1-ter, del decreto-legge 5  gennaio  2015,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
          20, sono versate, per un importo  pari  a  400  milioni  di
          euro, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno  2016.
          (4) 
              6-quater. All'articolo 1, comma  958,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, le parole: «2.000 milioni  di  euro»
          sono sostituite dalle seguenti: «2.100 milioni di euro». 
              6-quinquies. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
          cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,
          n. 147, per il  periodo  di  programmazione  2014-2020,  e'
          ridotto di 100 milioni di euro per l'anno  2016  e  di  200
          milioni di euro per l'anno 2017. 
              6-sexies.   All'articolo   3,    comma    1-ter,    del
          decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,  al  quarto
          periodo, dopo le parole: «con una dotazione iniziale di 150
          milioni di euro per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti:
          «e di 50 milioni di  euro  per  l'anno  2016»  e  il  sesto
          periodo e' sostituito dal  seguente:  «Al  relativo  onere,
          pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50  milioni
          di   euro   per   l'anno   2016,   si   provvede   mediante
          corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto
          residui, iscritte in bilancio  rispettivamente  negli  anni
          2015 e 2016, relative all'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
          2014, n. 89, e successive modificazioni.». 
              6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1 della legge  28
          dicembre  2015,  n.  208,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) le parole da:  «L'organo  commissariale»  fino  a:
          «Allo scopo,» sono soppresse; 
                b) al quarto periodo, dopo le parole: «400 milioni di
          euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015». 
              6-octies.  All'articolo   2-bis,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il  secondo
          periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli specifici  criteri
          di valutazione, che escludono il  rilascio  della  garanzia
          per le imprese che non  presentino  adeguate  capacita'  di
          rimborso del finanziamento bancario da  garantire,  nonche'
          per le imprese in difficolta' ai sensi di  quanto  previsto
          dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto
          in particolare delle esigenze di accesso al  credito  delle
          imprese  con  un  fatturato  costituito,  per  almeno   due
          esercizi, anche non consecutivi,  successivi  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per  cento  del
          relativo importo, da servizi, lavori e  forniture  resi  ai
          complessi aziendali della societa' Ilva S.p.A.  I  predetti
          criteri sono applicati  per  un  periodo  non  superiore  a
          dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto,
          fermo restando il limite di € 35.000.000 di  cui  al  comma
          1». 
              6-novies. Al quarto periodo del comma  2  dell'articolo
          53 della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  come  modificato
          dall'articolo 14-bis del decreto-legge 30 giugno  2005,  n.
          115, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  agosto
          2005, n. 168, dopo le parole: «continuita' occupazionale di
          tutti i lavoratori interessati» sono aggiunte le  seguenti:
          «anche  tramite  il   ricorso   all'istituto   del   lavoro
          socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo  26
          del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150.  Allo
          scopo sono utilizzate le risorse  di  cui  all'articolo  5,
          comma  14,  del  decreto-legge  14  marzo  2005,   n.   35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,
          n. 80». (4) 
              6-decies. Per i lavoratori dello stabilimento  Ilva  di
          Genova Cornigliano, inseriti in contratti  di  solidarieta'
          antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto
          legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,   continua   ad
          applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite  di
          spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno,  l'aumento  del
          10  per  cento  della  retribuzione  persa  a  seguito   di
          riduzione  di  orario,  previsto  dall'articolo  2-bis  del
          decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2015,  n.   11.
          All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  comma,
          pari a 1,7 milioni di euro per  l'anno  2016,  si  provvede
          mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              6-undecies. A seguito del trasferimento  dei  complessi
          aziendali  del  Gruppo   Ilva,   le   somme   eventualmente
          confiscate  o  comunque  pervenute  allo   Stato   in   via
          definitiva all'esito di procedimenti penali, anche  diversi
          da quelli per reati ambientali  o  connessi  all'attuazione
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  a  carico  del
          titolare  dell'impresa,  ovvero,   in   caso   di   impresa
          esercitata in  forma  societaria,  a  carico  dei  soci  di
          maggioranza o degli enti,  ovvero  dei  rispettivi  soci  o
          amministratori, che prima del commissariamento  di  cui  al
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  89,  abbiano
          esercitato   attivita'   di   direzione   e   coordinamento
          sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto  per  spese
          di  giustizia,  sono   versate,   fino   alla   concorrenza
          dell'importo  di  800  milioni  di  euro,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato a titolo di restituzione del  prestito
          statale di cui al comma 6-bis e, per  la  parte  eccedente,
          sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2,
          del decreto-legge 5 gennaio 2015,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per  essere
          destinate al finanziamento di interventi per il risanamento
          e la  bonifica  ambientale  e,  in  via  subordinata,  alla
          riqualificazione  e  riconversione  produttiva   dei   siti
          contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio
          2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          marzo 2015, n. 20, le parole da: «Con apposito decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla  fine  del
          periodo, sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando il
          rispetto dei limiti di emissione previsti  dalla  normativa
          europea, il termine  ultimo  per  l'attuazione  del  Piano,
          comprensivo  delle  prescrizioni  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 3 febbraio 2014, n. 53, e' fissato al 30 giugno  2017.
          E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine
          di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  3
          dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  24  dicembre  2012,   n.   231.   Il   comma   3-ter
          dell'articolo 2 del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.  61,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 89, e' abrogato.». 
              7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge  5  gennaio
          2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          marzo 2015, n. 20, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
                «2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo  sono
          concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui  al
          comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3  e
          4, del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  26
          giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del
          20  agosto  2012,  fino  all'80  per  cento  dell'ammontare
          dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a  un
          importo massimo  garantito  di  2,5  milioni  di  euro  per
          impresa». 
              8. Qualora le offerte presentate  nel  termine  del  30
          giugno 2016 di  cui  al  comma  2,  prevedano  modifiche  o
          integrazioni, al Piano delle misure e  delle  attivita'  di
          tutela ambientale e sanitaria  approvato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014,  o  ad
          altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli
          impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte  di
          nuovi interventi sono valutati dal comitato di  esperti  di
          cui al comma 8.2, che puo' richiedere a  ciascun  offerente
          di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta,
          fornendo  gli  ulteriori   documenti   necessari   per   la
          valutazione  delle  modifiche  o   dei   nuovi   interventi
          proposti,   compresi    i    documenti    progettuali,    i
          cronoprogrammi   di   realizzazione,   comprensivi    della
          richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre  18
          mesi, del termine di cui all'articolo  2,  comma  5,  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  5   gennaio   2015,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
          20,  l'analisi  degli  effetti   ambientali   e   l'analisi
          dell'applicazione  delle  BAT  Conclusions,  con   espresso
          riferimento  alle  prestazioni   ambientali   dei   singoli
          impianti come  individuate  dall'offerta  presentata.  Tale
          facolta' deve essere esercitata nel rispetto della  parita'
          dei diritti dei  partecipanti.  Entro  il  termine  di  120
          giorni  dalla  presentazione  dell'istanza  dei  commissari
          straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare, sulla base  dell'istruttoria  svolta
          dal comitato  degli  esperti,  sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, esprime il proprio  parere,  proponendo
          eventuali  integrazioni  o  modifiche  alle  proposte   dei
          soggetti offerenti. Il parere e' immediatamente  comunicato
          ai   commissari   della   procedura   di    amministrazione
          straordinaria che ne curano la trasmissione agli  offerenti
          i  quali,  nei  successivi  15  giorni,   presentano   alla
          procedura le offerte vincolanti  definitive  conformando  i
          relativi   piani   al   predetto   parere   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.
          Sono  esclusi  dalla  procedura  gli  offerenti   che   non
          accettino  tutte  le  risultanze  del  parere  ovvero   non
          confermino   o   aggiornino   di   conseguenza    l'offerta
          presentata.  L'esperto  indipendente  nominato   ai   sensi
          dell'articolo  4,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio  2004,  n.  39,  redige,  nei  successivi
          trenta giorni, una  relazione  sulla  compatibilita'  delle
          offerte vincolanti definitive con  i  criteri  di  mercato,
          tenuto conto delle previsioni  economiche,  patrimoniali  e
          finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne  valuta  la
          sostenibilita' finanziaria, con particolare riferimento  al
          periodo di affitto e  nella  prospettiva  della  definitiva
          cessione.  La  relazione   dell'esperto   indipendente   e'
          acquisita  dai   commissari   straordinari   in   sede   di
          valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione. 
              8.1. Dopo l'adozione del  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico con il quale, su istanza dei  commissari
          straordinari,  e'  individuato  l'aggiudicatario  a   norma
          dell'articolo  4,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualita' di
          individuato gestore, puo' presentare  apposita  domanda  di
          autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano
          delle misure e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale  e
          sanitaria  approvato  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri 14 marzo 2014,  o  di  altro  titolo
          autorizzativo  necessario  per  l'esercizio  dell'impianto,
          sulla base dello  schema  di  Piano  accluso  alla  propria
          offerta vincolante definitiva.  La  domanda,  completa  dei
          relativi allegati, e' resa disponibile per la consultazione
          del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare per un periodo  di  trenta
          giorni,   ai   fini    dell'acquisizione    di    eventuali
          osservazioni. Della disponibilita' della domanda  sul  sito
          web ai fini della consultazione da parte  del  pubblico  e'
          dato  tempestivo  avviso  mediante  pubblicazione  su   due
          quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a
          diffusione  regionale.  L'istruttoria  sugli  esiti   della
          consultazione, e' svolta dal medesimo Comitato  di  esperti
          di cui al comma 8.2 nel termine di  sessanta  giorni  dalla
          data di  presentazione  della  domanda,  predisponendo  una
          relazione di sintesi delle osservazioni  ricevute,  nonche'
          garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione
          stabiliti dalla normativa dell'Unione europea. Le modifiche
          o integrazioni al Piano delle misure e delle  attivita'  di
          tutela  ambientale  e   sanitaria   o   di   altro   titolo
          autorizzativo  necessario  per  l'esercizio   dell'impianto
          devono  in  ogni  caso  assicurare   standard   di   tutela
          ambientale coerenti con le previsioni del  Piano  approvato
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14
          marzo 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105
          dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte,
          nei   quindici   giorni   successivi    alla    conclusione
          dell'istruttoria, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,
          su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico. Il decreto,  che  ha  valore  di  autorizzazione
          integrata ambientale,  tiene  luogo  ove  necessario  della
          valutazione  di  impatto  ambientale  e  conclude  tutti  i
          procedimenti  di  autorizzazione  integrata  ambientale  in
          corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare. 
              8.2. Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei
          commissari straordinari di cui al comma 8,  primo  periodo,
          nomina un comitato di esperti, composto da  tre  componenti
          scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia  di
          tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato
          si  avvale  della  struttura  commissariale  di  Ilva,  del
          Sistema nazionale delle agenzie ambientali e puo' avvalersi
          delle  altre   amministrazioni   interessate.   A   ciascun
          componente del comitato, oltre al rimborso delle  spese  di
          missione,  e'   corrisposto   un   compenso   temporalmente
          parametrato al compenso  annuale  spettante  ai  componenti
          della  commissione   tecnica   di   verifica   dell'impatto
          ambientale maggiorato del venti  per  cento,  con  oneri  a
          carico di Ilva s.p.a. in amministrazione  straordinaria.  I
          curricula dei componenti del comitato  sono  resi  pubblici
          nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare, nonche' mediante link nei  siti  web
          della regione e degli enti locali interessati. 
              8.2-bis.  E'  istituito  presso   la   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza  pubblica,  un  coordinamento  tra  la
          Regione  Puglia,  i  Ministeri  competenti   e   i   comuni
          interessati con  lo  scopo  di  facilitare  lo  scambio  di
          informazioni  tra  dette   amministrazioni   in   relazione
          all'attuazione del Piano delle misure e delle attivita'  di
          tutela ambientale e sanitaria  approvato  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  marzo  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  105  dell'8  maggio
          2014, ivi comprese le eventuali modifiche  o  integrazioni.
          Il coordinamento si riunisce almeno  due  volte  l'anno  su
          richiesta motivata di uno dei componenti. La partecipazione
          al  coordinamento  non  da'  in  ogni   caso   luogo   alla
          corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o
          gettoni di presenza comunque denominati. 
              8.2-ter.  In   relazione   all'assoluta   esigenza   di
          assicurare le necessarie attivita' di vigilanza,  controllo
          e  monitoraggio  e  gli  eventuali   accertamenti   tecnici
          riguardanti l'attuazione del Piano di  cui  al  comma  8.1,
          potenziando a tal  fine  la  funzionalita'  e  l'efficienza
          dell'Agenzia regionale per la protezione  ambientale  della
          Puglia,  la  Regione  Puglia,   valutata   prioritariamente
          l'assegnazione  temporanea  di  proprio   personale,   puo'
          autorizzare l'ARPA Puglia  a  procedere  ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato   per   un   contingente
          strettamente necessario ad assicurare le attivita'  di  cui
          al  presente  comma,  individuando   preventivamente,   nel
          rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti
          risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel
          limite massimo di spesa pari a  2,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.  Le
          assunzioni sono effettuate in  deroga  alle  sole  facolta'
          assunzionali previste dalla legislazione vigente  e  previo
          espletamento delle procedure sulla mobilita' del  personale
          delle  province,  di  cui  all'articolo  1,  commi  423   e
          seguenti,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.   190,   e
          successive modificazioni, attraverso procedure di selezione
          pubblica  disciplinate  con  provvedimento  della   Regione
          Puglia. 
              8.3. I beni, aziende e rami di azienda individuati  dal
          programma commissariale, una volta approvate le modifiche o
          integrazioni ai piani ambientali e di bonifica  relativi  a
          tali beni o ad altro titolo  autorizzativo  necessario  per
          l'esercizio dell'impianto, ivi  comprese  quelle  richieste
          dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione  di  cui
          all'articolo 253 del Codice dell'Ambiente approvato con  il
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, solo nel limite  della  inottemperanza  alle
          prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di
          bonifica o dagli eventuali ulteriori  titoli  autorizzativi
          necessari     per     l'esercizio     dell'impianto     che
          l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare. 
              9. Per le modifiche  e  integrazioni  del  Piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria e
          di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle necessarie
          per l'attuazione del Piano  industriale  e  autorizzate  ai
          sensi del comma 8, trovano applicazione il  titolo  III-bis
          della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, nonche' le altre discipline ordinarie di settore. 
              10.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          svolgono nel rispetto della normativa europea. 
              10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente   decreto,   i
          commissari  del  Gruppo  Ilva  inviano  alle   Camere   una
          relazione sull'attivita' posta in essere  con  riguardo  al
          materiale  presente  nello  stabilimento  siderurgico  Ilva
          S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto  o  materiale
          radioattivo.». 
              - Il testo dell'articolo 73 del decreto  legislativo  8
          luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina  dell'amministrazione
          straordinaria delle grandi imprese in stato di  insolvenza,
          a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998,  n.  274.),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  185  del  9  agosto
          1999, e' il seguente: 
              «Art. 73 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa). - 1.
          Nei casi in  cui  e'  stato  autorizzato  un  programma  di
          cessione  dei  complessi  aziendali,  se  nel  termine   di
          scadenza del programma,  originario  o  prorogato  a  norma
          dell'art.  66,  e'  avvenuta  la  integrale  cessione   dei
          complessi  stessi,   il   tribunale,   su   richiesta   del
          commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto
          la cessazione dell'esercizio dell'impresa. 
              2. Il decreto e'  affisso  e  comunicato  al  Ministero
          dell'industria e all'ufficio del registro delle  imprese  a
          cura del cancelliere. Contro  di  esso  chiunque  vi  abbia
          interesse puo' proporre reclamo alla corte di  appello  nel
          termine  di  dieci  giorni  dall'affissione;  la  corte  di
          appello  provvede  in  camera  di  consiglio,  sentito   il
          commissario  straordinario.  Il  reclamo  non  ha   effetto
          sospensivo. 
              3.  A  far  data  dal  decreto  previsto  dal  comma  1
          l'amministrazione straordinaria  e'  considerata,  ad  ogni
          effetto, come procedura concorsuale liquidatoria. 
              4.  La  liquidazione  degli  eventuali   beni   residui
          acquisiti all'attivo e' effettuata secondo le  disposizioni
          previste dagli artt. 42, 62, 64 e 65.». 
              - Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 5  gennaio
          2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese
          di  interesse  strategico  nazionale  in  crisi  e  per  lo
          sviluppo della citta' e dell'area di Taranto.), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  4  marzo  2015,  n.  20,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015,
          e' il seguente: 
              «Art. 2 (Disciplina applicabile ad Ilva S.p.A.).  -  1.
          L'ammissione   di   Ilva   S.p.A.   alla    amministrazione
          straordinaria di cui al decreto-legge n. 347  determina  la
          cessazione del commissariamento  straordinario  di  cui  al
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito
          denominato   «decreto-legge   n.   61».   Il    commissario
          straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani  e
          le azioni di bonifica previsti dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio  2014,  di  seguito
          «D.P.C.M. 14 marzo 2014». 
              2. In attuazione dell'articolo 1-bis del  decreto-legge
          3 dicembre 2012, n.  207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  24  dicembre  2012,  n.  231,  i  rapporti  di
          valutazione del danno sanitario si  conformano  ai  criteri
          metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di  cui  al
          comma 2 del medesimo articolo 1-bis  del  decreto-legge  n.
          207  del  2012.  Il  rapporto  di  valutazione  del   danno
          sanitario   non   puo'   unilateralmente   modificare    le
          prescrizioni dell'autorizzazione  integrata  ambientale  in
          corso di validita', ma legittima la  regione  competente  a
          chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma
          4,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e
          successive  modificazioni.   Fatta   salva   l'applicazione
          dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125,  i  contenuti  del  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  14  marzo  2014  possono   essere
          modificati  con  i  procedimenti  di  cui   agli   articoli
          29-octies e 29-nonies  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni. 
              3. L'attivita' di gestione  dell'impresa  eseguita  nel
          rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri 14  marzo  2014  e'  considerata  di
          pubblica utilita' ad ogni  effetto  e  gli  interventi  ivi
          previsti  sono  dichiarati  indifferibili,  urgenti  e   di
          pubblica  utilita'  e  costituiscono  varianti   ai   piani
          urbanistici. 
              4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma
          9, del decreto-legge n.  61  e'  avviato  su  proposta  del
          commissario entro quindici giorni dalla  comunicazione  dei
          relativi progetti. I termini per l'espressione dei  pareri,
          visti e nulla osta relativi agli  interventi  previsti  per
          l'attuazione del  detto  piano  devono  essere  resi  dalle
          amministrazioni o enti competenti entro venti giorni  dalla
          richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in  caso  di
          richiesta motivata e, qualora non resi entro tali  termini,
          si  intendono  acquisiti  con  esito   positivo.   Per   la
          valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in  materia
          di tutela  sanitaria  e  paesaggistica,  restano  ferme  le
          previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo,
          del decreto-legge n. 61. 
              4-bis. Il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare presenta  alle  Camere,  con  cadenza
          semestrale, una relazione sullo  stato  di  attuazione  del
          piano di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 14 marzo 2014 e  sulle  risultanze  dei  controlli
          ambientali effettuati. 
              5. Il piano  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato  se
          entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno  nella
          misura dell'80 per cento,  il  numero  di  prescrizioni  in
          scadenza a quella data.  Entro  il  31  dicembre  2015,  il
          commissario    straordinario    presenta    al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni
          del piano di  cui  al  primo  periodo.  Fermo  restando  il
          rispetto dei limiti di emissione previsti  dalla  normativa
          europea, il termine  ultimo  per  l'attuazione  del  Piano,
          comprensivo  delle  prescrizioni  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 3 febbraio 2014, n. 53, e' fissato al 30 giugno  2017.
          E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine
          di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  3
          dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  24  dicembre  2012,   n.   231.   Il   comma   3-ter
          dell'articolo 2 del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.  61,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 89, e' abrogato. 
              6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel  Piano
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi  4  e  5  del
          presente  articolo,  equivale  all'adozione   ed   efficace
          attuazione  dei  modelli  di  organizzazione  e   gestione,
          previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo  8  giugno
          2001, n. 231, ai  fini  della  valutazione  delle  condotte
          strettamente connesse all'attuazione  dell'A.I.A.  e  delle
          altre  norme  a  tutela  dell'ambiente,  della   salute   e
          dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in  essere  in
          attuazione del Piano  di  cui  al  periodo  precedente  non
          possono   dare   luogo   a   responsabilita'    penale    o
          amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti
          da questo funzionalmente delegati, in quanto  costituiscono
          adempimento delle migliori  regole  preventive  in  materia
          ambientale,  di  tutela  della  salute  e  dell'incolumita'
          pubblica e di sicurezza sul lavoro. 
              6-bis.  La  Regione  Puglia,  al  fine  di   assicurare
          adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una piu'
          efficace lotta ai tumori, con particolare riferimento  alla
          lotta alle malattie infantili, e' autorizzata ad effettuare
          interventi per il potenziamento della prevenzione  e  della
          cura nel settore  della  onco-ematologia  pediatrica  nella
          provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di
          euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2016. 
              6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari  a
          0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4,5 milioni di euro
          per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al   medesimo   Ministero.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto  16
          marzo 1942, n. 267,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «e alle operazioni di finanziamento effettuate  ai
          sensi dell'articolo 22-quater, comma 1,  del  decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' ai pagamenti ed  alle
          operazioni compiuti, per le finalita' di cui alla  medesima
          disposizione, con impiego delle somme provenienti  da  tali
          finanziamenti.». 
              8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del
          decreto-legge  n.  61.  Si  applica   l'articolo   12   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  come
          modificato dal presente decreto. 
              8-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole
          imprese,  come  definite  ai  sensi  della  raccomandazione
          2003/361/CE della  Commissione,  del  6  maggio  2003,  che
          vantino  crediti  nei  confronti   di   Ilva   S.p.A.   per
          prestazioni svolte a favore della medesima  societa'  prima
          del deposito della domanda di accertamento dello  stato  di
          insolvenza,  ai   sensi   dell'articolo   3   del   decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi  i  termini
          dei versamenti di tributi erariali che scadono nel  periodo
          compreso tra la data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto e il  15  settembre  2015;
          per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e
          cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione  non
          si applica  alle  ritenute  che  i  predetti  soggetti,  in
          qualita'  di  sostituti  d'imposta,  devono  continuare  ad
          operare e versare. Sono altresi' sospesi i termini relativi
          ai versamenti derivanti da  cartelle  di  pagamento  emesse
          dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti
          dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, ancorche' scaduti prima della data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.  Le
          somme non versate per effetto della sospensione di  cui  al
          presente comma sono versate in unica soluzione entro il  21
          dicembre 2015. 
              8-ter. Al fine di consentire di rimodulare il piano  di
          ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e
          medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE
          della Commissione, del 6 maggio 2003, che  vantano  crediti
          verso  imprese  che  gestiscono  almeno  uno   stabilimento
          industriale di  interesse  strategico  nazionale  ai  sensi
          dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012,  n.  231,  e  che  sono  ammesse  all'amministrazione
          straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo
          economico,  entro  il  termine  previsto  dal   comma   246
          dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  e
          previo accordo con l'Associazione bancaria italiana  e  con
          le associazioni dei  rappresentanti  delle  imprese  e  dei
          consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine  di
          sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per
          gli anni dal 2015 al 2017. 
              9. I riferimenti al commissario e  al  sub-commissario,
          nonche' al commissariamento e alla  gestione  commissariale
          contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del  decreto-legge
          n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31  agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-quater,  comma  2,
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  116,  si
          devono  intendere  come  riferimenti,  rispettivamente,  al
          commissario   straordinario    e    alla    procedura    di
          amministrazione straordinaria di cui  al  decreto-legge  n.
          347,  e  il  riferimento  al  piano  di  cui  al  comma   5
          dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si  deve  intendere
          come riferimento al piano di cui al decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. 
              10. Il riferimento alla gestione commissariale, di  cui
          al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61,  si
          intende riferito  alla  gestione  aziendale  da  parte  del
          commissario e dell'avente titolo, sia  esso  affittuario  o
          cessionario,  e  la  disciplina  ivi  prevista  si  applica
          all'impresa commissariata o affittata o ceduta,  fino  alla
          data di cessazione del commissariamento  ovvero  a  diversa
          data fissata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico. 
              11.  Al  comma  1  dell'articolo  252-bis  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: «L'esclusione cessa di avere effetto  nel
          caso  in  cui  l'impresa  e'  ammessa  alla  procedura   di
          amministrazione straordinaria di cui  al  decreto-legge  23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n. 39.».». 
              -  Il  testo  dell'articolo  4,  comma  4-quater,   del
          decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti  per
          la ristrutturazione industriale di grandi imprese in  stato
          di insolvenza.), convertito, con modificazioni, dalla legge
          18 febbraio 2004, n.39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n.42 del 20 febbraio 2004, e' il seguente: 
              «4-quater. Fermo restando il rispetto dei  principi  di
          trasparenza  e  non  discriminazione  per  ogni  operazione
          disciplinata dal presente decreto, in  deroga  al  disposto
          dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.
          270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo  2,
          comma 2, secondo periodo, e alle  imprese  del  gruppo,  il
          commissario   straordinario   individua   l'affittuario   o
          l'acquirente, a trattativa  privata,  tra  i  soggetti  che
          garantiscono, a seconda dei casi, la continuita' nel  medio
          periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la
          continuita' produttiva dello  stabilimento  industriale  di
          interesse strategico nazionale anche con  riferimento  alla
          garanzia di  adeguati  livelli  occupazionali,  nonche'  la
          rapidita'  ed   efficienza   dell'intervento,   anche   con
          riferimento ai profili di tutela ambientale e  il  rispetto
          dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale  e  dai
          Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di  affitto  o
          il prezzo di  cessione  non  sono  inferiori  a  quelli  di
          mercato come risultanti da perizia effettuata  da  primaria
          istituzione  finanziaria  o  di  consulenza  aziendale  con
          funzione di  esperto  indipendente,  individuate  ai  sensi
          delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro  dello
          sviluppo economico. Le offerte sono corredate da  un  piano
          industriale e finanziario nel quale devono essere  indicati
          gli investimenti, con le risorse finanziarie  necessarie  e
          le  relative  modalita'  di  copertura,  che  si  intendono
          effettuare per garantire le predette finalita' nonche'  gli
          obiettivi strategici  della  produzione  industriale  degli
          stabilimenti del gruppo. Si applicano i commi terzo, quinto
          e sesto dell'articolo 104-bis del regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267.  L'autorizzazione  di  cui  al  quinto  comma
          dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
          267, e' rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico  e
          al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma
          si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano  i
          commi dal  quarto  al  nono  dell'articolo  105  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267.». 
              - Il testo dell'articolo 1, commi 423 e seguenti, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita'  2015.),  e  successive  modificazioni,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.300 del  29  dicembre
          2014, e' il seguente: 
              «423. Nel contesto delle procedure e degli  osservatori
          di cui all'accordo  previsto  dall'articolo  1,  comma  91,
          della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con  il
          supporto delle  societa'  in  house  delle  amministrazioni
          centrali  competenti,  piani  di  riassetto  organizzativo,
          economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui  al
          comma 421. In tale contesto  sono,  altresi',  definite  le
          procedure di mobilita' del  personale  interessato,  i  cui
          criteri sono fissati con il  decreto  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.  Per  accelerare  i
          tempi  di  attuazione  e  la  ricollocazione  ottimale  del
          personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto
          dalla  citata  legge  n.  56  del  2014  e  delle  esigenze
          funzionali delle amministrazioni  di  destinazione,  si  fa
          ricorso a strumenti informatici. Il personale  destinatario
          delle   procedure   di   mobilita'   e'    prioritariamente
          ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e  in
          via subordinata con le modalita' di cui al  comma  425.  Si
          applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della  legge  7
          aprile 2014, n. 56. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2
          milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro  per
          l'anno 2016. 
              424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015  e
          2016, destinano  le  risorse  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla  normativa
          vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
          pubblico collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti  o
          approvate alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge e alla ricollocazione nei propri ruoli  delle  unita'
          soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'.  E'
          fatta salva la possibilita' di indire, nel  rispetto  delle
          limitazioni  assunzionali   e   finanziarie   vigenti,   le
          procedure  concorsuali  per   il   reclutamento   a   tempo
          indeterminato di personale in possesso di titoli di  studio
          specifici  abilitanti  o  in   possesso   di   abilitazioni
          professionali necessarie per lo svolgimento delle  funzioni
          fondamentali relative  all'organizzazione  e  gestione  dei
          servizi  educativi  e  scolastici,   con   esclusione   del
          personale amministrativo,  in  caso  di  esaurimento  delle
          graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le  unita'
          soprannumerarie di cui al  precedente  periodo,  di  figure
          professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.
          Esclusivamente  per  le  finalita'  di  ricollocazione  del
          personale  in  mobilita'  le  regioni  e  gli  enti  locali
          destinano, altresi', la restante  percentuale  della  spesa
          relativa al personale di ruolo cessato negli  anni  2014  e
          2015,  salva  la  completa  ricollocazione  del   personale
          soprannumerario. Fermi restando  i  vincoli  del  patto  di
          stabilita' interno e la  sostenibilita'  finanziaria  e  di
          bilancio dell'ente, le spese per il  personale  ricollocato
          secondo il presente comma non si  calcolano,  al  fine  del
          rispetto  del  tetto  di  spesa  di  cui   al   comma   557
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Il
          numero   delle   unita'   di   personale   ricollocato    o
          ricollocabile e' comunicato  al  Ministro  per  gli  affari
          regionali   e   le   autonomie,   al   Ministro   per    la
          semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro
          dell'economia e delle finanze nell'ambito  delle  procedure
          di cui all'accordo  previsto  dall'articolo  1,  comma  91,
          della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle. 
              425.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  avvia,  presso  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie,  le  universita'  e  gli  enti  pubblici   non
          economici, ivi compresi  quelli  di  cui  all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
          esclusione del personale non  amministrativo  dei  comparti
          sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
          del  comparto  scuola,  AFAM  ed  enti  di   ricerca,   una
          ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
          personale  di  cui  al  comma  422  del  presente  articolo
          interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
          cui al  presente  comma  comunicano  un  numero  di  posti,
          soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
          sul piano finanziario, alla  disponibilita'  delle  risorse
          destinate, per gli anni 2015 e  2016,  alle  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato  secondo  la   normativa
          vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici collocati nelle  graduatorie
          vigenti o approvate alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          pubblica l'elenco dei posti  comunicati  nel  proprio  sito
          istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
          comma si svolgono secondo le modalita' e  le  priorita'  di
          cui al  comma  423,  procedendo  in  via  prioritaria  alla
          ricollocazione presso gli uffici giudiziari  e  facendo  in
          tal caso ricorso al fondo di  cui  all'articolo  30,  comma
          2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  prescindendo
          dall'acquisizione al medesimo fondo del 50  per  cento  del
          trattamento economico  spettante  al  personale  trasferito
          facente capo all'amministrazione cedente.  Nelle  more  del
          completamento del procedimento di  cui  al  presente  comma
          alle  amministrazioni  e'  fatto  divieto   di   effettuare
          assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle.  Il  Ministero
          della giustizia, in  aggiunta  alle  procedure  di  cui  al
          presente comma e con le medesime modalita',  acquisisce,  a
          valere sul fondo  istituito  ai  sensi  del  comma  96,  un
          contingente  massimo   di   1.943   unita'   di   personale
          amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
          943 nel corso dell'anno 2016 e 1.000  nel  corso  dell'anno
          2017,  da   inquadrare   nel   ruolo   dell'amministrazione
          giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
          contratti o accordi collettivi nazionali, la  procedura  di
          acquisizione di personale  di  cui  al  presente  comma  ha
          carattere  prioritario   su   ogni   altra   procedura   di
          trasferimento   all'interno   dell'amministrazione    della
          giustizia. 
              426. In relazione alle previsioni di cui  ai  commi  da
          421 a  425  il  termine  del  31  dicembre  2016,  previsto
          dall'articolo 4, commi 6,  8  e  9,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le  finalita'  volte  al
          superamento del precariato, e'  prorogato  al  31  dicembre
          2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal
          predetto articolo 4,  per  gli  anni  2017  e  2018,  delle
          risorse per le assunzioni e delle graduatorie che  derivano
          dalle  procedure  speciali.  Fino  alla  conclusione  delle
          procedure di stabilizzazione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni
          possono  procedere  alla  proroga  dei  contratti  a  tempo
          determinato interessati alle procedure di cui  al  presente
          periodo, fermo restando il rispetto  dei  vincoli  previsti
          dall'articolo 1, comma 557, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296,  e  successive  modificazioni,  in  ogni  caso  nel
          rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 
              427. Nelle more della conclusione  delle  procedure  di
          mobilita' di cui  ai  commi  da  421  a  428,  il  relativo
          personale rimane in servizio presso le citta' metropolitane
          e le province con  possibilita'  di  avvalimento  da  parte
          delle regioni  e  degli  enti  locali  attraverso  apposite
          convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e
          con oneri a carico dell'ente utilizzatore.  Allo  scopo  di
          consentire  il  regolare  funzionamento  dei  servizi   per
          l'impiego  anche  le  regioni   possono   avvalersi   della
          previsione di cui al comma  429  ricorrendo  altresi',  ove
          necessario,   all'imputazione   ai   programmi    operativi
          regionali cofinanziati  dall'Unione  europea  con  i  fondi
          strutturali,  con  relativa  rendicontazione  di  spesa.  A
          conclusione del processo di ricollocazione di cui ai  commi
          da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di
          altre  forme,  anche  convenzionali,  di   affidamento   di
          funzioni agli enti di cui al comma  421  o  ad  altri  enti
          locali,  dispongono  contestualmente   l'assegnazione   del
          relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o
          affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. 
              428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il  personale
          interessato ai processi di mobilita' di cui ai commi da 421
          a 425 non sia completamente ricollocato, presso  ogni  ente
          di area vasta, ivi comprese  le  citta'  metropolitane,  si
          procede,  previo  esame  congiunto  con  le  organizzazioni
          sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni
          dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di
          utilizzo  di  forme  contrattuali  a  tempo  parziale   del
          personale  non   dirigenziale   con   maggiore   anzianita'
          contributiva. Esclusivamente in caso  di  mancato  completo
          assorbimento del personale in soprannumero e a  conclusione
          del processo di mobilita' tra gli enti di cui ai  commi  da
          421 a 425, si applicano le disposizioni  dell'articolo  33,
          commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento
          dei servizi per l'impiego, nonche' la conduzione del  Piano
          per  l'attuazione  della  raccomandazione   del   Consiglio
          dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione  di
          una «Garanzia per i giovani», le citta' metropolitane e  le
          province che, a seguito o  in  attesa  del  riordino  delle
          funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti,  della
          legge 7 aprile 2014, n. 56,  continuino  ad  esercitare  le
          funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e
          politiche attive del lavoro,  fermo  restando  il  rispetto
          della vigente normativa in materia  di  contenimento  della
          spesa  complessiva  di   personale,   hanno   facolta'   di
          finanziare i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
          nonche'  di  prorogare  i  contratti  di  lavoro  a   tempo
          determinato e i contratti di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa    strettamente    indispensabili    per    la
          realizzazione  di   attivita'   di   gestione   dei   fondi
          strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su
          piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali.». 
              - Il testo dell'articolo 253, del decreto legislativo 3
          aprile 2006,  n.  152  (Norme  in  materia  ambientale.)  e
          successive   modificazioni,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 88, S.O. n. 96  del  14  aprile  2006,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 253 (Oneri reali e privilegi speciali). - 1.  Gli
          interventi di cui al presente  titolo  costituiscono  onere
          reale sui siti  contaminati  qualora  effettuati  d'ufficio
          dall'autorita'  competente  ai  sensi  dell'articolo   250.
          L'onere reale viene iscritto a seguito  della  approvazione
          del  progetto  di  bonifica  e  deve  essere  indicato  nel
          certificato di destinazione urbanistica. 
              2. Le spese sostenute per  gli  interventi  di  cui  al
          comma 1 sono assistite da privilegio  speciale  immobiliare
          sulle  aree  medesime,  ai  sensi   e   per   gli   effetti
          dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto
          privilegio si puo'  esercitare  anche  in  pregiudizio  dei
          diritti acquistati dai terzi sull'immobile. 
              3. Il privilegio e la ripetizione delle  spese  possono
          essere esercitati, nei confronti del proprietario del  sito
          incolpevole   dell'inquinamento   o   del    pericolo    di
          inquinamento, solo  a  seguito  di  provvedimento  motivato
          dell'autorita' competente  che  giustifichi,  tra  l'altro,
          l'impossibilita'  di  accertare  l'identita'  del  soggetto
          responsabile ovvero  che  giustifichi  l'impossibilita'  di
          esercitare azioni di rivalsa  nei  confronti  del  medesimo
          soggetto ovvero la loro infruttuosita'. 
              4. In  ogni  caso,  il  proprietario  non  responsabile
          dell'inquinamento puo' essere tenuto  a  rimborsare,  sulla
          base di provvedimento motivato  e  con  l'osservanza  delle
          disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990,  n.  241,  le
          spese degli interventi adottati  dall'autorita'  competente
          soltanto  nei  limiti  del  valore  di  mercato  del   sito
          determinato  a  seguito  dell'esecuzione  degli  interventi
          medesimi. Nel caso in cui il proprietario non  responsabile
          dell'inquinamento  abbia  spontaneamente  provveduto   alla
          bonifica del sito inquinato, ha diritto  di  rivalersi  nei
          confronti del responsabile dell'inquinamento per  le  spese
          sostenute e per l'eventuale maggior danno subito. 
              5.  Gli  interventi  di  bonifica  dei  siti  inquinati
          possono  essere   assistiti,   sulla   base   di   apposita
          disposizione legislativa di  finanziamento,  da  contributi
          pubblici entro il limite massimo del  cinquanta  per  cento
          delle  relative   spese   qualora   sussistano   preminenti
          interessi  pubblici  connessi   ad   esigenze   di   tutela
          igienico-sanitaria  e  ambientale   o   occupazionali.   Ai
          predetti  contributi   pubblici   non   si   applicano   le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2.». 
              - Il testo dell'articolo 3,  comma  1-ter,  del  citato
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «1-ter.  Per  le  imprese  che  gestiscono  almeno  uno
          stabilimento industriale di interesse strategico  nazionale
          ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
          n. 207,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di
          amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i
          crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da
          piccole e medie imprese individuate  dalla  raccomandazione
          2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  relativi
          a prestazioni necessarie al  risanamento  ambientale,  alla
          sicurezza e alla continuita' dell'attivita' degli  impianti
          produttivi essenziali nonche' i crediti anteriori  relativi
          al risanamento ambientale, alla sicurezza e  all'attuazione
          degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della
          salute previsti dal piano di cui al decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio   2014,   sono
          prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni.  Le
          distribuzioni   di   acconti    parziali    ai    creditori
          prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario
          dando preferenza al pagamento  dei  crediti  delle  imprese
          fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto  16
          marzo 1942, n. 267, intendendosi  sostituito  all'autorita'
          di vigilanza il giudice delegato alla procedura.». 
              - Il testo dell'articolo  212,  del  regio  decreto  16
          marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del   fallimento,   del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942, e' il seguente: 
              «Art.  212  (Ripartizione  dell'attivo).  -  Le   somme
          ricavate dalla liquidazione  dell'attivo  sono  distribuite
          secondo l'ordine stabilito nell'art. 111. 
              Previo il parere del comitato di  sorveglianza,  e  con
          l'autorizzazione   dell'autorita'    che    vigila    sulla
          liquidazione,  il  commissario  puo'  distribuire   acconti
          parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune  categorie
          di  essi,  anche  prima  che  siano  realizzate  tutte   le
          attivita' e accertate tutte le passivita'. 
              Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il
          riconoscimento  dei  diritti  reali  non  pregiudicano   le
          ripartizioni gia' avvenute, e possono essere  fatte  valere
          sulle  somme   non   ancora   distribuite,   osservate   le
          disposizioni dell'art. 112. 
              Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni
          dell'art. 113.». 
              - Il testo  dell'articolo  104-bis,  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione  coatta  amministrativa.),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6  aprile  1942,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  104-bis  (Affitto   dell'azienda   o   di   rami
          dell'azienda).  -  Anche  prima  della  presentazione   del
          programma di liquidazione di cui  all'articolo  104-ter  su
          proposta del curatore, il giudice delegato,  previo  parere
          favorevole del comitato dei creditori, autorizza  l'affitto
          dell'azienda del fallito  a  terzi  anche  limitatamente  a
          specifici rami quando  appaia  utile  al  fine  della  piu'
          proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa. 
              La scelta dell'affittuario e' effettuata dal curatore a
          norma dell'articolo 107, sulla base di stima,  assicurando,
          con adeguate forme di pubblicita', la massima  informazione
          e   partecipazione    degli    interessati.    La    scelta
          dell'affittuario   deve    tenere    conto,    oltre    che
          dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie  prestate
          e della attendibilita'  del  piano  di  prosecuzione  delle
          attivita'    imprenditoriali,    avuto    riguardo     alla
          conservazione dei livelli occupazionali. 
              Il contratto di affitto stipulato  dal  curatore  nelle
          forme previste dall'articolo 2556 del  codice  civile  deve
          prevedere  il  diritto  del  curatore  di  procedere   alla
          ispezione della azienda, la prestazione di idonee  garanzie
          per tutte le obbligazioni  dell'affittuario  derivanti  dal
          contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore
          dal  contratto  che  puo'  essere  esercitato,  sentito  il
          comitato   dei    creditori,    con    la    corresponsione
          all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai
          sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1). 
              La durata dell'affitto deve essere compatibile  con  le
          esigenze della liquidazione dei beni. 
              Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario puo'
          essere   concesso   convenzionalmente,   previa    espressa
          autorizzazione  del  giudice  delegato  e   previo   parere
          favorevole  del  comitato  dei  creditori.  In  tale  caso,
          esaurito il procedimento di determinazione  del  prezzo  di
          vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro
          dieci giorni, lo comunica all'affittuario,  il  quale  puo'
          esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal
          ricevimento della comunicazione. 
              La retrocessione al fallimento di aziende,  o  rami  di
          aziende, non comporta la  responsabilita'  della  procedura
          per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga  a
          quanto previsto dagli  articoli  2112  e  2560  del  codice
          civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione
          si applicano le disposizioni di cui  alla  sezione  IV  del
          Capo III del titolo II.». 
              - Il testo dell'articolo 3, comma 3, del  decreto-legge
          3 dicembre 2012, n.  207  (Disposizioni  urgenti  a  tutela
          della salute, dell'ambiente e dei livelli  di  occupazione,
          in caso di crisi di stabilimenti industriali  di  interesse
          strategico  nazionale.),  convertito,  con   modificazioni,
          dalla legge  14  dicembre  2012,  n.231,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n.  3  del  gennaio  2013,  n.  2,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art.  3   (Efficacia   dell'autorizzazione   integrata
          ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa'
          Ilva S.p.A.  Controlli  e  garanzie).  -  1.  Gli  impianti
          siderurgici  della  societa'  Ilva   s.p.a.   costituiscono
          stabilimenti di  interesse  strategico  nazionale  a  norma
          dell'articolo 1. 
              1-bis. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il Governo adotta una strategia industriale per la  filiera
          produttiva dell'acciaio. 
              2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata  in
          data 26 ottobre 2012 alla societa' Ilva S.p.A. con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella  versione  di
          cui al comunicato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte  ad
          assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva  dello
          stabilimento siderurgico  della  societa'  Ilva  S.p.A.  di
          Taranto a norma dell'articolo 1. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, per un  periodo  di  trentasei  mesi,  la
          societa'  Ilva  S.p.A.  di  Taranto   e   l'affittuario   o
          acquirente  dei  relativi  stabilimenti  sono  immessi  nel
          possesso  dei  beni  dell'impresa  e  sono  in  ogni   caso
          autorizzati, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui
          al comma 2,  alla  prosecuzione  dell'attivita'  produttiva
          nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti,
          ivi compresi quelli realizzati antecedentemente  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto,  ferma  restando
          l'applicazione  di  tutte  le  disposizioni  contenute  nel
          medesimo decreto.». 
              - Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge  n.
          1 del 2015, come modificato dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 2 (Disciplina applicabile ad Ilva S.p.A.).  -  1.
          L'ammissione   di   Ilva   S.p.A.   alla    amministrazione
          straordinaria di cui al decreto-legge n. 347  determina  la
          cessazione del commissariamento  straordinario  di  cui  al
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito
          denominato   «decreto-legge   n.   61».   Il    commissario
          straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani  e
          le azioni di bonifica previsti dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio  2014,  di  seguito
          «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo
          2014». 
              2. In attuazione dell'articolo 1-bis del  decreto-legge
          3 dicembre 2012, n.  207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  24  dicembre  2012,  n.  231,  i  rapporti  di
          valutazione del danno sanitario si  conformano  ai  criteri
          metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di  cui  al
          comma 2 del medesimo articolo 1-bis  del  decreto-legge  n.
          207  del  2012.  Il  rapporto  di  valutazione  del   danno
          sanitario   non   puo'   unilateralmente   modificare    le
          prescrizioni dell'autorizzazione  integrata  ambientale  in
          corso di validita', ma legittima la  regione  competente  a
          chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma
          4,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e
          successive  modificazioni.   Fatta   salva   l'applicazione
          dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125,  i  contenuti  del  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  14  marzo  2014  possono   essere
          modificati  con  i  procedimenti  di  cui   agli   articoli
          29-octies e 29-nonies  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni. 
              3. L'attivita' di gestione  dell'impresa  eseguita  nel
          rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri 14  marzo  2014  e'  considerata  di
          pubblica utilita' ad ogni  effetto  e  gli  interventi  ivi
          previsti  sono  dichiarati  indifferibili,  urgenti  e   di
          pubblica  utilita'  e  costituiscono  varianti   ai   piani
          urbanistici. 
              4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma
          9, del decreto-legge n.  61  e'  avviato  su  proposta  del
          commissario entro quindici giorni dalla  comunicazione  dei
          relativi progetti. I termini per l'espressione dei  pareri,
          visti e nulla osta relativi agli  interventi  previsti  per
          l'attuazione del  detto  piano  devono  essere  resi  dalle
          amministrazioni o enti competenti entro venti giorni  dalla
          richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in  caso  di
          richiesta motivata e, qualora non resi entro tali  termini,
          si  intendono  acquisiti  con  esito   positivo.   Per   la
          valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in  materia
          di tutela  sanitaria  e  paesaggistica,  restano  ferme  le
          previsioni del citatoarticolo 1, comma 9, secondo  periodo,
          del decreto-legge n. 61. 
              4-bis. Il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare presenta  alle  Camere,  con  cadenza
          semestrale, una relazione sullo  stato  di  attuazione  del
          piano di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 14 marzo 2014 e  sulle  risultanze  dei  controlli
          ambientali effettuati. 
              5. Il piano  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato  se
          entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno  nella
          misura dell'80 per cento,  il  numero  di  prescrizioni  in
          scadenza a quella data.  Entro  il  31  dicembre  2015,  il
          commissario    straordinario    presenta    al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni
          del piano di  cui  al  primo  periodo.  Fermo  restando  il
          rispetto dei limiti di emissione previsti  dalla  normativa
          europea, il termine  ultimo  per  l'attuazione  del  Piano,
          comprensivo  delle  prescrizioni  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 3 febbraio 2014, n. 53, e' fissato al 30 giugno  2017.
          Tale   termine   puo'   essere   prorogato,   su    istanza
          dell'aggiudicatario della procedura di cui  all'articolo  1
          del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio  2016,  n.   13,
          formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo
          articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di approvazione delle modifiche  del  Piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria e
          per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente  alle
          risultanze dell'istruttoria svolta ai  sensi  del  comma  8
          dello stesso articolo 1. Tale termine si  applica  altresi'
          ad  ogni  altro  adempimento,  prescrizione,  attivita'   o
          intervento  di  gestione  ambientale  e  di  smaltimento  e
          gestione   dei   rifiuti   inerente    Ilva    S.p.A.    in
          amministrazione straordinaria e le altre societa'  da  essa
          partecipate anch'esse in  amministrazione  straordinaria  e
          sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o  finale
          che non sia ancora scaduto alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, previsto  da  norme  di  legge  o  da
          provvedimenti  amministrativi   comunque   denominati.   E'
          conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di
          cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge  3  dicembre
          2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'articolo  2  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  89,  e'
          abrogato. 
              6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel  Piano
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi  4  e  5  del
          presente  articolo,  equivale  all'adozione   ed   efficace
          attuazione  dei  modelli  di  organizzazione  e   gestione,
          previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo  8  giugno
          2001, n. 231, ai  fini  della  valutazione  delle  condotte
          strettamente connesse all'attuazione  dell'A.I.A.  e  delle
          altre  norme  a  tutela  dell'ambiente,  della   salute   e
          dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in  essere  in
          attuazione del Piano  di  cui  al  periodo  precedente  non
          possono   dare   luogo   a   responsabilita'    penale    o
          amministrativa     del      commissario      straordinario,
          dell'affittuario o acquirente  e  dei  soggetti  da  questi
          funzionalmente   delegati,    in    quanto    costituiscono
          adempimento delle migliori  regole  preventive  in  materia
          ambientale,  di  tutela  della  salute  e  dell'incolumita'
          pubblica e di sicurezza  sul  lavoro.  Per  quanto  attiene
          all'affittuario o acquirente e ai  soggetti  funzionalmente
          da  questi  delegati,  la  disciplina  di  cui  al  periodo
          precedente si applica con riferimento alle  condotte  poste
          in essere fino alla scadenza del 30  giugno  2017  prevista
          dal terzo  periodo  del  comma  5  ovvero  per  un  periodo
          ulteriore non superiore  ai  diciotto  mesi  ai  sensi  del
          medesimo comma 5. 
              6-bis.  La  Regione  Puglia,  al  fine  di   assicurare
          adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una piu'
          efficace lotta ai tumori, con particolare riferimento  alla
          lotta alle malattie infantili, e' autorizzata ad effettuare
          interventi per il potenziamento della prevenzione  e  della
          cura nel settore  della  onco-ematologia  pediatrica  nella
          provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di
          euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2016. 
              6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari  a
          0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4,5 milioni di euro
          per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al   medesimo   Ministero.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto  16
          marzo 1942, n. 267,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «e alle operazioni di finanziamento effettuate  ai
          sensi dell'articolo 22-quater, comma 1,  del  decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' ai pagamenti ed  alle
          operazioni compiuti, per le finalita' di cui alla  medesima
          disposizione, con impiego delle somme provenienti  da  tali
          finanziamenti.». 
              8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del
          decreto-legge  n.  61.  Si  applica   l'articolo   12   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  come
          modificato dal presente decreto. 
              8-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole
          imprese,  come  definite  ai  sensi  della  raccomandazione
          2003/361/CE della  Commissione,  del  6  maggio  2003,  che
          vantino  crediti  nei  confronti   di   Ilva   S.p.A.   per
          prestazioni svolte a favore della medesima  societa'  prima
          del deposito della domanda di accertamento dello  stato  di
          insolvenza,  ai   sensi   dell'articolo   3   del   decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi  i  termini
          dei versamenti di tributi erariali che scadono nel  periodo
          compreso tra la data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto e il  15  settembre  2015;
          per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e
          cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione  non
          si applica  alle  ritenute  che  i  predetti  soggetti,  in
          qualita'  di  sostituti  d'imposta,  devono  continuare  ad
          operare e versare. Sono altresi' sospesi i termini relativi
          ai versamenti derivanti da  cartelle  di  pagamento  emesse
          dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti
          dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, ancorche' scaduti prima della data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.  Le
          somme non versate per effetto della sospensione di  cui  al
          presente comma sono versate in unica soluzione entro il  21
          dicembre 2015. 
              8-ter. Al fine di consentire di rimodulare il piano  di
          ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e
          medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE
          della Commissione, del 6 maggio 2003, che  vantano  crediti
          verso  imprese  che  gestiscono  almeno  uno   stabilimento
          industriale di  interesse  strategico  nazionale  ai  sensi
          dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012,  n.  231,  e  che  sono  ammesse  all'amministrazione
          straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo
          economico,  entro  il  termine  previsto  dal   comma   246
          dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  e
          previo accordo con l'Associazione bancaria italiana  e  con
          le associazioni dei  rappresentanti  delle  imprese  e  dei
          consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine  di
          sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per
          gli anni dal 2015 al 2017. 
              9. I riferimenti al commissario e  al  sub-commissario,
          nonche' al commissariamento e alla  gestione  commissariale
          contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del  decreto-legge
          n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31  agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-quater,  comma  2,
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  116,  si
          devono  intendere  come  riferimenti,  rispettivamente,  al
          commissario   straordinario    e    alla    procedura    di
          amministrazione straordinaria di cui  al  decreto-legge  n.
          347,  e  il  riferimento  al  piano  di  cui  al  comma   5
          dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si  deve  intendere
          come riferimento al piano di cui al decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. 
              10. Il riferimento alla gestione commissariale, di  cui
          al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61,  si
          intende riferito  alla  gestione  aziendale  da  parte  del
          commissario e dell'avente titolo, sia  esso  affittuario  o
          cessionario,  e  la  disciplina  ivi  prevista  si  applica
          all'impresa commissariata o affittata o ceduta,  fino  alla
          data di cessazione del commissariamento  ovvero  a  diversa
          data fissata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico. 
              11.  Al  comma  1  dell'articolo  252-bis  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: «L'esclusione cessa di avere effetto  nel
          caso  in  cui  l'impresa  e'  ammessa  alla  procedura   di
          amministrazione straordinaria di cui  al  decreto-legge  23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n. 39.». 
              - Il testo dell'articolo 4,  comma  2-ter,  del  citato
          decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 4 (Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  30  ottobre  2013,  n.  125).  -  1.  Il   comma   2
          dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, e' sostituito dal seguente: «2. Sono  approvate  le
          modalita' di costruzione e di gestione delle discariche  di
          cui al comma 1 per rifiuti  non  pericolosi  e  pericolosi,
          presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario  di
          cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  4  giugno
          2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate  ed
          autorizzate dall'autorita' competente ai  sensi  e  con  le
          procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152 e successive modificazioni. Sono altresi' approvate,  a
          saldi  invariati  per  la  finanza  pubblica,  le  proposte
          presentate  in  data   19   dicembre   2014   al   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  dal
          sub-commissario  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,   del
          decreto-legge   n.   61   del   2013,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 89 del  2013,  relative  alla
          definizione delle misure di compensazione  ambientale.  Con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono definite  le  eventuali  ulteriori
          garanzie finanziarie di cui  all'articolo  208,  comma  11,
          lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
          La mancata prestazione  delle  garanzie  entro  120  giorni
          dall'adozione del decreto  di  cui  al  periodo  precedente
          comporta la decadenza dall'esercizio dell'attivita' di  cui
          al presente comma.». 
              2. Il comma 6 dell'articolo  12  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' sostituito dal  seguente:
          «6. Sono approvate le modalita' di gestione  e  smaltimento
          dei rifiuti  del  ciclo  produttivo  dell'Ilva  di  Taranto
          presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario  di
          cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  4  giugno
          2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate  ed
          autorizzate dall'autorita' competente ai  sensi  e  con  le
          procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152 e successive modificazioni. Con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono
          definite eventuali ulteriori garanzie  finanziarie  di  cui
          all'articolo  208,  comma  11,  lettera  g),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006 n. 152.  La  mancata  prestazione
          delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione  del  decreto
          di  cui  al  periodo  precedente  comporta   la   decadenza
          dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente comma.». 
              2-bis.   Nel    rispetto    dei    principi    generali
          dell'ordinamento   nazionale   e    dell'Unione    europea,
          l'attivita'  produttiva  e  le  attivita'  di  gestione  di
          rifiuti autorizzate in forza del  presente  decreto  devono
          rispettare  i  principi  della  direttiva  2008/98/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre  2008,
          e, in particolare, la gerarchia delle modalita' di gestione
          dei  rifiuti,   secondo   l'ordine   di   priorita'   della
          prevenzione,  del  riutilizzo,  del   riciclaggio   e   del
          recupero. 
              2-ter. Al fine di favorire il preminente  interesse  al
          recupero di rifiuti e materiali, nel rispetto dei  principi
          definiti dalla citata direttiva 2008/98/CE, i residui della
          produzione dell'impianto Ilva di Taranto  costituiti  dalle
          scorie provenienti dalla  fusione  in  forni  elettrici,  a
          combustibile o in  convertitori  a  ossigeno  di  leghe  di
          metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione
          e deferrizzazione  delle  stesse  classificate  con  codice
          europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono essere
          recuperati per la  formazione  di  rilevati,  di  alvei  di
          impianti di deposito di rifiuti sul  suolo,  di  sottofondi
          stradali  e  di  massicciate   ferroviarie   (R5)   o   per
          riempimenti e recuperi ambientali  (R10),  se  conformi  al
          test  di  cessione  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998,  ovvero  in   applicazione   della   disciplina   del
          regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 18 dicembre 2006,  se  piu'  favorevole.  In
          questo caso, l'Istituto superiore per la  protezione  e  la
          ricerca  ambientale  provvede  ad  accertare  l'assenza  di
          rischi di contaminazione per la falda e per la  salute,  ai
          sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3
          aprile  2006,  n.  152,  nel   termine   di   dodici   mesi
          dall'avvenuto recupero. Qualora i rifiuti in oggetto  siano
          utilizzati fuori dagli stabilimenti  Ilva,  si  applica  il
          test  di  cessione  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998.».